ARTICOLO 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1) È liberamente costituita in Vignola (Modena) l'Associazione denominata "PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con sede in Vignola (Modena), Via Gramsci.
Aderisce all'A.N.P.As. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.
2) La durata dell'Associazione è illimitata.
ARTICOLO 2
SCOPI E FINALITÀ
1) L'Associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura sui princ&igravepi della democrazia e del volontariato, inteso quale espressione di partecipazione, solidarietà umana e pluralismo.
2) L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi che contribuiscono alla vita ed allo sviluppo della collettività, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare, nel rispetto ed ai sensi delle normative vigenti in materia e delle indicazioni programmatiche generali degli organi associativi cui aderisce.
Nello spirito e secondo la tradizione delle Pubbliche Assistenze, opera in prevalenza nel settore socio-sanitario e nel campo della protezione civile.
In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi, l'Associazione, attenendosi a quanto disposto dalle normative vigenti in materia, nel rispetto e secondo le modalità stabilite dalle Autorità competenti e dalle convenzioni in essere con gli Enti pubblici e/o privati preposti a tali Uffici e/o al coordinamento di tali servizi, si propone sulla base delle proprie disponibilità organizzative, di:
    a) Organizzare, effettuare, collaborare nella prestazione di:
    • Servizi di emergenza/urgenza e di primo soccorso;
    • Trasporti sanitari obbligatori, assistiti e/o ordinari;
    • Trasporti di sangue, emoderivati, organi, materiale di laboratorio, attrezzature sanitarie, medicinali;
    Assistenza a manifestazioni pubbliche.
    b) Organizzare, effettuare, collaborare nella prestazione di servizi di carattere socio-sanitario, ovvero trasporti di persone che necessitano di terapie sanitarie di qualsivoglia natura, temporanee, cicliche o prolungate (dialisi, fisioterapie, chemioterapie, etc.); trasporti di persone disabili, anziane, portatrici di handicap, etc.
    c) Organizzare, effettuare, collaborare nella prestazione di servizi di protezione civile e tutela ambientale.
    d) Organizzare, promuovere, collaborare, con Enti pubblici e/o privati e con altre Associazioni di volontariato, alla realizzazione di ogni iniziativa che persegua fini di utilità sociale, di sviluppo civile, di affermazione dei principi di solidarietà e mutualità, siano esse rivolte alla formazione del volontariato e del suo spirito, di diffusione della cultura dell'emergenza sanitaria, dell'igiene e della profilassi, della protezione civile, della tutela ambientale, di ogni altro scopo previsto dal presente Statuto, dai programmi e/o progetti dell'A.N.P.As. o, comunque, dallo spirito delle disposizioni normative che regolano le attività del volontariato.
3) Le attività di cui al precedente punto 2, sono svolte dall'Associazione in modo prevalente e determinante tramite le prestazioni fornite a titolo personale, spontaneo e gratuito, dai propri aderenti.
L'attività dei Soci non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno da eventuali diretti beneficiari, e neanche tramite finanziamenti indiretti.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.
4) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da rapporto di lavoro subordinato od autonomo o, comunque, di contenuto patrimoniale, è incompatibile con la qualità di Socio.
Non possono altresì essere Soci coloro i quali svolgano in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.
5) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalle normative vigenti in materia, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
ARTICOLO 3
RISORSE ECONOMICHE
1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  • Contributi degli aderenti;
  • Contributi di cittadini od enti privati;
  • Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Entrate che a qualsiasi titolo, ai sensi e nei limiti fissati dalle normative vigenti in materia, pervengano all'Associazione per il perseguimento delle proprie finalit&agrave.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1� Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo cura la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. 2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  • Tutti i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
  • Titoli pubblici e privati;
  • Lasciti, legati e donazioni accettati dal Consiglio Direttivo.
Il patrimonio è affidato al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4
MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
1) Il numero degli aderenti è illimitato.
2) L'Associazione ha i seguenti ordini di Soci:
  • Soci ordinari;
  • Soci onorari.
I Soci ordinari si dividono in due categorie:
  • Soci attivi;
  • Soci contribuenti.
3) L'appartenenza ad una categoria od ordine di Soci non preclude e non esclude la contemporanea appartenenza ad altra categoria od ordine.
4) Possono essere Soci ordinari della Pubblica Assistenza Vignola tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, sottoscrivendo la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati dall'Assemblea (Soci contribuenti), oppure con la prestazione della propria attività, così come qualificata al punto 3) art. 2. del presente Statuto (Soci attivi).
5) Possono essere nominati Soci onorari quei cittadini, anche non Soci dell'Associazione, che si siano distinti per aver contribuito notevolmente allo sviluppo ed al benessere morale e/o materiale dell'Associazione.
La nomina a Soci onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I Soci onorari non sono soggetti alle cause di decadenza di cui alla lettera d) punto 5) art. 5 del presente Statuto.
6) Non possono essere ammessi a far parte di alcuna categoria od ordine di Soci coloro i quali non diano affidamento di serietà e moralità e coloro i quali abbiano riportato condanne che privino il cittadino dei diritti civili e comunque ne ledano la rispettabilit&agrave.
7) Tutti i Soci che abbiano superato la maggiore età, oltre agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.
Tutti i Soci che non abbiano raggiunto la maggiore età, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccetto quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.
ARTICOLO 5
CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI
1) L'ammissione a Socio attivo, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, previo riconoscimento dell'idoneità fisica all'attività stessa da parte del Direttore Sanitario dell'Associazione.
2) L'ammissione a Socio contribuente, è subordinata alla sottoscrizione della quota associativa di cui al punto 4 dell'art. 4.
3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci.
4) L'eventuale reiezione di domande deve sempre essere motivata.
5) La qualità di Socio, si perde per recesso, per morosità, per decadenza e/o per esclusione.
    a) Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta ai competenti organi direttivi dell'Associazione.
    b) Perdono la qualità di Socio contribuente per morosità coloro i quali, entro il termine fissato dall'Assemblea, non abbiano rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti fissati dall'Assemblea stessa.
    c) Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro i quali si vengano a trovare nelle condizioni di cui al punto 4) dell'art. 2 del presente Statuto.
    d) Perdono la qualità di Socio attivo per decadenza coloro i quali, senza giustificato motivo o giusta causa e senza averne dato tempestiva comunicazione agli Organi direttivi competenti, abbiano cessato la prestazione della propria attività ed ogni altra forma di collaborazione alla base del rapporto associativo per un importante periodo temporale, nei termini e nei limiti fissati dall'Assemblea.
    e) Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro i quali, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni e per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione stessa.
L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6) I Soci sottoposti ai provvedimenti di cui al precedente punto 5), lettera c) d) ed e), devono essere preventivamente informati, consentendo loro facoltà di replica.
Agli stessi devono altresì essere contestati per iscritto gli addebiti che vengono loro mossi.
I provvedimenti di cui al precedente punto 5), lettera c) d) ed e), sono esecutivi dal momento della notifica.
Contro tali provvedimenti il Socio può ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.
7) Il Socio contribuente receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Il Socio attivo receduto, decaduto o escluso è tenuto alla restituzione di quanto abbia ricevuto dall'Associazione in comodato d'uso gratuito ai fini dell'espletamento della propria attivit&agrave.
ARTICOLO 6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1) I doveri dei Soci sono:
  • Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni ed i deliberati degli Organi associativi;
  • Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  • Non compiere atti che in alcun modo possano recare danno agli interessi ed all'immagine dell'Associazione;
  • Versare la quota associativa ai sensi e nei termini previsti dal presente Statuto (Soci contribuenti);
  • Prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito (Soci attivi).
2) I diritti dei Soci sono:
  • Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
  • Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, ai sensi e nei termini previsti dal presente Statuto;
  • Formulare proposte agli organi direttivi in merito ai programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini ed agli obiettivi previsti nel presente Statuto;
  • Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto.
ARTICOLO 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
  • L'Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • La Giunta Esecutiva;
  • Il Collegio dei Sindaci Revisori.
ARTICOLO 8
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci, salvo i limiti di cui al punto 6) del presente articolo, e può essere ordinaria e straordinaria.
Non è ammessa la rappresentazione per delega.
Non è ammesso il voto per delega.
Pur potendo appartenere a pi� categorie o ordini di cui all'art. 5, punto 3), ogni Socio gode di un unico diritto elettorale attivo e/o passivo.
2) L'Assemblea ordinaria approva le linee programmatiche e gli indirizzi di tutta l'attività dell'Associazione, curate dal Consiglio Direttivo che la rappresenta.
Ha luogo di norma una volta all'anno, non oltre il mese di aprile, per:
  • Approvare i bilanci, preventivo e consuntivo, relativi ad ogni esercizio;
  • Portare a conoscenza dei Soci l'attività svolta dal Consiglio Direttivo, approvandone la relazione;
  • Curare gli adempimenti di propria competenza, di cui all'art. 11 del presente Statuto;
  • Approvare e deliberare la nomina della Commissione elettorale;
  • Approvare le eventuali modifiche ai regolamenti interni, nel rispetto ed in conformità alla natura partecipativa e democratica dell'Associazione;
  • Approvare l'ammontare delle quote associative annuali e le loro eventuali modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, nonch� determinare il termine ultimo per il loro versamento;
  • Approvare e deliberare i termini temporali di cui all'art. 5, punto 5), lettera d) del presente Statuto;
  • Discutere degli affari generali e particolari dell'Associazione;
  • Deliberare sugli eventuali ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di cui all'art. 5, punto 5), lettera c) d) ed e) del presente Statuto;
  • Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione e sugli adempimenti di propria competenza, come e nei casi previsti dal presente Statuto.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
4) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice�Presidente, ed in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
5) Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, il relativo verbale, da trascrivere in apposito Libro Verbali dell'Assemblea.
6) L'Assemblea dei Soci, è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede Sociale e da divulgare con i mezzi informativi di cui l'Associazione può disporre.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci, purch� in regola con il versamento delle quote associative (Soci contribuenti) ed iscritti da non meno di tre mesi (Soci contribuenti e Soci attivi).
Le riunioni dell'Assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.
In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni, ordinariamente con voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Si procede alla nomina di due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni segrete.
ARTICOLO 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO - LA GIUNTA ESECUTIVA - IL PRESIDENTE - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
1) Il Consiglio Direttivo:
    a) Cura l'amministrazione e dirige l'attività dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici indicati dall'Assemblea dei Soci.
    b) è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici.
    Spetta all'Assemblea determinarne il numero prima di procedere alle elezioni.
    Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati, eletti secondo le modalità e nel rispetto di quanto stabilito nel presente Statuto.
    I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
    Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.
    Nel caso decada, contemporaneamente, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
    c) Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri ed i compiti amministrativi e direttivi dell'Associazione, salvo quelli attribuiti dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci o al Presidente o ad altri Organi dell'Associazione, ed in particolare:
    • Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea dei Soci per gli adempimenti che alla stessa sono riconosciuti dal presente Statuto;
    • Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione e comunque adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
    • Stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
    • Curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
    • Curare la predisposizione dei bilanci;
    • Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    • Adottare tutti i provvedimenti di cui all'art. 5 del presente Statuto;
    • Provvedere all'assunzione del personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle normative vigenti in materia;
    • Deliberare l'adesione ad organizzazioni locali di volontariato, in attuazione e nel perseguimento dei fini e degli obiettivi fissati dal presente Statuto.
    d) Appena eletto, nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, ovvero i due Vice�Presidenti, il Segretario e l'Economo, i quali compongono di diritto la Giunta Esecutiva.
    Successivamente, su proposta della Giunta Esecutiva, ovvero del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Sanitario, dopo averne accertato il possesso di laurea in Medicina e Chirurgia ed aver verificato il rispetto delle prescrizioni di legge.
    Successivamente, su proposta della Giunta Esecutiva, ovvero del Presidente, il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di carattere tecnico�operativo necessari per la gestione dei compiti dell'Associazione e per il corretto e funzionale svolgimento dei servizi, quali ad esempio:
    • Responsabile/i Servizi;
    • Responsabile/i Tecnico;
    • Responsabile/i Obiettori di coscienza e Servizio Civile;
    • Responsabile/i Formazione;
    • Responsabile/i Attività ricreative.
    Questi incarichi possono essere assegnati anche a Soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo.
    e) è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi, dal membro con più anzianità di servizio.
    f) è convocato di norma ogni mese, e comunque ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece un Vice-Presidente, ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede Sociale.
    In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona tutti i membri del Consiglio Direttivo.
    g) Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
    Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone e/o qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
    I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti nell'apposito Libro Verbali a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
2) La Giunta Esecutiva:
    a) Garantisce l'ordinaria amministrazione;
    b) Garantisce il regolare svolgimento dei servizi;
    c) Cura il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio Direttivo e ne riferisce circa i tempi, i modi ed i costi di attuazione;
    d) Informa il Consiglio Direttivo delle più importanti questioni riguardanti l'andamento dell'Associazione;
    e) In caso di urgenza, delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
3) Il Presidente:
    a) è nominato dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne tutela gli interessi morali e materiali di fronte a terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
    b) Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva, curando l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi.
    c) Nella veste di Presidente del Consiglio Direttivo può, in caso d'urgenza, assumerne i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
    d) Ha il potere di sorveglianza e direzione di tutti i servizi; firma i verbali delle adunanze, la corrispondenza, i mandati; cura l'osservanza scrupolosa dello Statuto e dei regolamenti interni.
    e) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al/ai Vice-Presidente/i, anch'esso/i nominato/i dal Consiglio Direttivo, che ne assume/assumono tutti i diritti e doveri, lo coadiuva/coadiuvano nelle sue mansioni.
4) Il Collegio dei Sindaci Revisori:
    a) è eletto secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra i non Soci, sono rieleggibili.
    b) Appena eletto, nomina al suo interno il Presidente.
    c) Verifica la regolare tenuta delle scritture contabili.
    d) Verifica i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, ed ha, altresì, facoltà di verificare la regolarità degli atti amministrativi adottati dai competenti organi direttivi.
    e) Delle proprie riunioni, si cura di redigere verbale da trascrivere in apposito libro.
5) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, quindi di sciogliere, Comitati o Gruppi di Lavoro, a carattere permanente o temporaneo, ogni qualvolta dovesse ravvisarne la necessità o l'opportunità, a fronte di esigenze di carattere socio-sanitario, formativo, didattico, culturale, ricreativo, programmatico, etc.
Ogni Comitato o Gruppo di Lavoro fa capo ad un referente, nominato dal Consiglio stesso, che ne cura e dirige l'attività, riferendo e rimettendo gli eventuali atti o documenti attestanti l'attività svolta agli Organi direttivi per la loro approvazione.
6) I compiti del Direttore Sanitario, del Segretario, dell'Economo e dei vari Responsabili nominati dal Consiglio Direttivo, sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione. ARTICOLO 10
GRATUITà DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni carica od incarico associativi vengono ricoperti a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art. 2 del presente Statuto.
ARTICOLO 11
ELEZIONI
1) Hanno i diritti elettorali, attivi e passivi, i Soci maggiorenni.
2) Il potere di eleggere gli organi statutari spetta all'Assemblea dei Soci.
3) Fra i sei ed i due mesi dalla scadenza degli organi statutari, deve essere convocata la sessione elettorale dell'Assemblea dei Soci, la quale:
  • Definisce, entro i limiti previsti dal presente Statuto, il numero dei componenti da eleggere negli organi statutari;
  • Nomina i componenti ed il presidente di una Commissione Elettorale, cui conferisce il mandato di curare lo svolgimento delle elezioni entro una data prestabilita;
  • Aggiorna la seduta ad una data successiva alle elezioni, per la ratifica dei risultati.
4) La Commissione Elettorale:
  • Predispone la lista degli elettori;
  • Raccoglie le candidature;
  • Verifica il possesso dei requisiti per elettori e candidati, facendo riferimento alla data della seduta dell'Assemblea;
  • Comunica per iscritto agli aventi diritto, la data, i tempi e le modalità delle elezioni;
  • Organizza e gestisce il seggio elettorale;
  • Garantisce che le elezioni si svolgano secondo criteri di trasparenza ed imparzialità
  • Procede allo scrutinio;
  • Redige il verbale e predispone una relazione per l'Assemblea.
5) Eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto, entro la data della seduta conclusiva dell'Assemblea, al Presidente della Commissione Elettorale, che deve inserirli nella relazione.
6) Riprendendo la seduta aggiornata, l'Assemblea dei Soci prende visione del verbale stilato dalla Commissione Elettorale, completato dalla relazione del Presidente della Commissione Elettorale, valuta i ricorsi e convalida o annulla i risultati delle elezioni.
7) Gli organi eletti durano in carica tre anni a partire dalla data di cui al precedente punto 6).
8) Per consentire una corretta organizzazione delle operazioni elettorali senza creare vuoti, è ammessa una proroga del Consiglio Direttivo uscente, per un periodo massimo di due mesi.
ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
ARTICOLO 13
RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto o dalle norme dei regolamenti da esso derivanti, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.
Vignola, lì 16 dicembre 2004