|
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 1) È liberamente costituita in Vignola (Modena) l'Associazione denominata "PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con sede in Vignola (Modena), Via Gramsci. Aderisce all'A.N.P.As. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. 2) La durata dell'Associazione è illimitata. ARTICOLO 2 SCOPI E FINALITÀ 1) L'Associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura sui princìpi della democrazia e del volontariato, inteso quale espressione di partecipazione, solidarietà umana e pluralismo. 2) L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi che contribuiscono alla vita ed allo sviluppo della collettività, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare, nel rispetto ed ai sensi delle normative vigenti in materia e delle indicazioni programmatiche generali degli organi associativi cui aderisce. Nello spirito e secondo la tradizione delle Pubbliche Assistenze, opera in prevalenza nel settore socio-sanitario e nel campo della protezione civile. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi, l'Associazione, attenendosi a quanto disposto dalle normative vigenti in materia, nel rispetto e secondo le modalità stabilite dalle Autorità competenti e dalle convenzioni in essere con gli Enti pubblici e/o privati preposti a tali Uffici e/o al coordinamento di tali servizi, si propone sulla base delle proprie disponibilità organizzative, di:
b) Organizzare, effettuare, collaborare nella prestazione di servizi di carattere socio-sanitario, ovvero trasporti di persone che necessitano di terapie sanitarie di qualsivoglia natura, temporanee, cicliche o prolungate (dialisi, fisioterapie, chemioterapie, etc.); trasporti di persone disabili, anziane, portatrici di handicap, etc. c) Organizzare, effettuare, collaborare nella prestazione di servizi di protezione civile e tutela ambientale. d) Organizzare, promuovere, collaborare, con Enti pubblici e/o privati e con altre Associazioni di volontariato, alla realizzazione di ogni iniziativa che persegua fini di utilità sociale, di sviluppo civile, di affermazione dei principi di solidarietà e mutualità, siano esse rivolte alla formazione del volontariato e del suo spirito, di diffusione della cultura dell'emergenza sanitaria, dell'igiene e della profilassi, della protezione civile, della tutela ambientale, di ogni altro scopo previsto dal presente Statuto, dai programmi e/o progetti dell'A.N.P.As. o, comunque, dallo spirito delle disposizioni normative che regolano le attività del volontariato. 3) Le attività di cui al
precedente punto 2, sono svolte
dall'Associazione in modo prevalente e determinante tramite le
prestazioni fornite a titolo personale, spontaneo e gratuito, dai
propri aderenti.
L'attività dei Soci non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno da eventuali diretti beneficiari, e neanche tramite finanziamenti indiretti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. 4) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da rapporto di lavoro subordinato od autonomo o, comunque, di contenuto patrimoniale, è incompatibile con la qualità di Socio. Non possono altresì essere Soci coloro i quali svolgano in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione. 5) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalle normative vigenti in materia, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. ARTICOLO 3 RISORSE ECONOMICHE 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
L'esercizio finanziario
dell'Associazione ha inizio e
termine rispettivamente il 1� Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo cura la
predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e li sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.
2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
Il patrimonio è affidato al
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4
MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE 1) Il numero degli aderenti è illimitato. 2) L'Associazione ha i seguenti ordini di Soci:
I Soci ordinari si dividono in
due categorie:
3) L'appartenenza ad una
categoria od ordine di Soci non
preclude e non esclude la contemporanea appartenenza ad altra categoria
od ordine.
4) Possono essere Soci ordinari della Pubblica Assistenza Vignola tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, sottoscrivendo la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati dall'Assemblea (Soci contribuenti), oppure con la prestazione della propria attività, così come qualificata al punto 3) art. 2. del presente Statuto (Soci attivi). 5) Possono essere nominati Soci onorari quei cittadini, anche non Soci dell'Associazione, che si siano distinti per aver contribuito notevolmente allo sviluppo ed al benessere morale e/o materiale dell'Associazione. La nomina a Soci onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono soggetti alle cause di decadenza di cui alla lettera d) punto 5) art. 5 del presente Statuto. 6) Non possono essere ammessi a far parte di alcuna categoria od ordine di Soci coloro i quali non diano affidamento di serietà e moralità e coloro i quali abbiano riportato condanne che privino il cittadino dei diritti civili e comunque ne ledano la rispettabilità. 7) Tutti i Soci che abbiano superato la maggiore età, oltre agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i Soci che non abbiano raggiunto la maggiore età, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccetto quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti. ARTICOLO 5 CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI 1) L'ammissione a Socio attivo, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, previo riconoscimento dell'idoneità fisica all'attività stessa da parte del Direttore Sanitario dell'Associazione. 2) L'ammissione a Socio contribuente, è subordinata alla sottoscrizione della quota associativa di cui al punto 4 dell'art. 4. 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci. 4) L'eventuale reiezione di domande deve sempre essere motivata. 5) La qualità di Socio, si perde per recesso, per morosità, per decadenza e/o per esclusione.
b) Perdono la qualità di Socio contribuente per morosità coloro i quali, entro il termine fissato dall'Assemblea, non abbiano rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti fissati dall'Assemblea stessa. c) Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro i quali si vengano a trovare nelle condizioni di cui al punto 4) dell'art. 2 del presente Statuto. d) Perdono la qualità di Socio attivo per decadenza coloro i quali, senza giustificato motivo o giusta causa e senza averne dato tempestiva comunicazione agli Organi direttivi competenti, abbiano cessato la prestazione della propria attività ed ogni altra forma di collaborazione alla base del rapporto associativo per un importante periodo temporale, nei termini e nei limiti fissati dall'Assemblea. e) Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro i quali, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni e per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione stessa. L'esclusione dei Soci è
deliberata dal Consiglio Direttivo.
6) I Soci sottoposti ai provvedimenti di cui al precedente punto 5), lettera c) d) ed e), devono essere preventivamente informati, consentendo loro facoltà di replica. Agli stessi devono altresì essere contestati per iscritto gli addebiti che vengono loro mossi. I provvedimenti di cui al precedente punto 5), lettera c) d) ed e), sono esecutivi dal momento della notifica. Contro tali provvedimenti il Socio può ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. 7) Il Socio contribuente receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il Socio attivo receduto, decaduto o escluso è tenuto alla restituzione di quanto abbia ricevuto dall'Associazione in comodato d'uso gratuito ai fini dell'espletamento della propria attività. ARTICOLO 6 DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI 1) I doveri dei Soci sono:
2) I diritti dei Soci sono:
ARTICOLO 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'Associazione:
ARTICOLO 8
L'ASSEMBLEA DEI SOCI 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci, salvo i limiti di cui al punto 6) del presente articolo, e può essere ordinaria e straordinaria. Non è ammessa la rappresentazione per delega. Non è ammesso il voto per delega. Pur potendo appartenere a pi� categorie o ordini di cui all'art. 5, punto 3), ogni Socio gode di un unico diritto elettorale attivo e/o passivo. 2) L'Assemblea ordinaria approva le linee programmatiche e gli indirizzi di tutta l'attività dell'Associazione, curate dal Consiglio Direttivo che la rappresenta. Ha luogo di norma una volta all'anno, non oltre il mese di aprile, per:
Si riunisce altresì ogni
qualvolta il Presidente o il
Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o ne sia fatta richiesta da
almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti da non meno di
tre mesi.
ARTICOLO 9 3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. 4) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice�Presidente, ed in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. 5) Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, il relativo verbale, da trascrivere in apposito Libro Verbali dell'Assemblea. 6) L'Assemblea dei Soci, è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede Sociale e da divulgare con i mezzi informativi di cui l'Associazione può disporre. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci, purch� in regola con il versamento delle quote associative (Soci contribuenti) ed iscritti da non meno di tre mesi (Soci contribuenti e Soci attivi). Le riunioni dell'Assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo. 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 9) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni, ordinariamente con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone. Si procede alla nomina di due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni segrete. IL CONSIGLIO DIRETTIVO - LA
GIUNTA ESECUTIVA - IL PRESIDENTE
- IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
1) Il Consiglio Direttivo:
b) è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici. Spetta all'Assemblea determinarne il numero prima di procedere alle elezioni. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati, eletti secondo le modalità e nel rispetto di quanto stabilito nel presente Statuto. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso decada, contemporaneamente, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. c) Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri ed i compiti amministrativi e direttivi dell'Associazione, salvo quelli attribuiti dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci o al Presidente o ad altri Organi dell'Associazione, ed in particolare: Successivamente, su proposta della Giunta Esecutiva, ovvero del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Sanitario, dopo averne accertato il possesso di laurea in Medicina e Chirurgia ed aver verificato il rispetto delle prescrizioni di legge. Successivamente, su proposta della Giunta Esecutiva, ovvero del Presidente, il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di carattere tecnico�operativo necessari per la gestione dei compiti dell'Associazione e per il corretto e funzionale svolgimento dei servizi, quali ad esempio: e) è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi, dal membro con più anzianità di servizio. f) è convocato di norma ogni mese, e comunque ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece un Vice-Presidente, ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede Sociale. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona tutti i membri del Consiglio Direttivo. g) Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone e/o qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti nell'apposito Libro Verbali a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. 2) La Giunta Esecutiva:
b) Garantisce il regolare svolgimento dei servizi; c) Cura il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio Direttivo e ne riferisce circa i tempi, i modi ed i costi di attuazione; d) Informa il Consiglio Direttivo delle più importanti questioni riguardanti l'andamento dell'Associazione; e) In caso di urgenza, delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. 3) Il Presidente:
b) Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva, curando l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi. c) Nella veste di Presidente del Consiglio Direttivo può, in caso d'urgenza, assumerne i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. d) Ha il potere di sorveglianza e direzione di tutti i servizi; firma i verbali delle adunanze, la corrispondenza, i mandati; cura l'osservanza scrupolosa dello Statuto e dei regolamenti interni. e) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al/ai Vice-Presidente/i, anch'esso/i nominato/i dal Consiglio Direttivo, che ne assume/assumono tutti i diritti e doveri, lo coadiuva/coadiuvano nelle sue mansioni. 4) Il Collegio dei Sindaci
Revisori:
b) Appena eletto, nomina al suo interno il Presidente. c) Verifica la regolare tenuta delle scritture contabili. d) Verifica i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, ed ha, altresì, facoltà di verificare la regolarità degli atti amministrativi adottati dai competenti organi direttivi. e) Delle proprie riunioni, si cura di redigere verbale da trascrivere in apposito libro. 5) Il Consiglio Direttivo ha
facoltà di nominare, quindi di sciogliere,
Comitati o Gruppi di Lavoro, a carattere permanente o temporaneo, ogni
qualvolta dovesse ravvisarne la necessità o l'opportunità, a fronte di
esigenze di carattere socio-sanitario, formativo, didattico, culturale,
ricreativo, programmatico, etc.
Ogni Comitato o Gruppo di Lavoro fa capo ad un referente, nominato dal Consiglio stesso, che ne cura e dirige l'attività, riferendo e rimettendo gli eventuali atti o documenti attestanti l'attività svolta agli Organi direttivi per la loro approvazione. 6) I compiti del Direttore Sanitario, del Segretario, dell'Economo e dei vari Responsabili nominati dal Consiglio Direttivo, sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione. ARTICOLO 10 GRATUITà DELLE CARICHE ASSOCIATIVE Ogni carica od incarico associativi vengono ricoperti a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art. 2 del presente Statuto. ARTICOLO 11 ELEZIONI 1) Hanno i diritti elettorali, attivi e passivi, i Soci maggiorenni. 2) Il potere di eleggere gli organi statutari spetta all'Assemblea dei Soci. 3) Fra i sei ed i due mesi dalla scadenza degli organi statutari, deve essere convocata la sessione elettorale dell'Assemblea dei Soci, la quale:
4) La Commissione Elettorale:
5) Eventuali ricorsi devono
essere presentati per iscritto,
entro la data della seduta conclusiva dell'Assemblea, al Presidente
della Commissione Elettorale, che deve inserirli nella relazione.
Vignola, lì 16 dicembre 2004 6) Riprendendo la seduta aggiornata, l'Assemblea dei Soci prende visione del verbale stilato dalla Commissione Elettorale, completato dalla relazione del Presidente della Commissione Elettorale, valuta i ricorsi e convalida o annulla i risultati delle elezioni. 7) Gli organi eletti durano in carica tre anni a partire dalla data di cui al precedente punto 6). 8) Per consentire una corretta organizzazione delle operazioni elettorali senza creare vuoti, è ammessa una proroga del Consiglio Direttivo uscente, per un periodo massimo di due mesi. ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI GENERALI FINALI In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. ARTICOLO 13 RINVIO Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto o dalle norme dei regolamenti da esso derivanti, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia. |
